(massima n. 1)
Anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non č obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione giā acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticitā della sottoscrizione e tali da consentire di ritenere non provata la domanda di verificazione, in relazione all'evidente e manifesta difformitā dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare rispetto a quelli delle scritture di comparazione, risultanti dagli atti del processo.