(massima n. 1)
La procedura di verificazione č prescritta soltanto per le scritture provenienti dai soggetti del processo e nell'ipotesi di negazione della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale esse siano state prodotte. Pertanto, nella controversia concernente la legittimitā del licenziamento, intimato al lavoratore per la falsificazione di un certificato medico, legittimamente il giudice del merito accerta la falsitā dell'atto, proveniente da un terzo, senza il ricorso alla procedura anzidetta.