(massima n. 1)
Il riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. n. 2, di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non costituisce accertamento non impugnabile di autenticità di essa e perciò non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne non già la veridicità del contenuto, bensì la provenienza da chi appare averla sottoscritta, e nel caso di pluralità di firmatari del documento, non è necessario che tutti propongano querela, perché lo scopo di essa è l'eliminazione dell'efficacia della scrittura erga omnes.