(massima n. 1)
Il controllo in sede di legittimità dell'esercizio della facoltà del giudice del merito, di richiedere informazioni alla P.A., a norma dell'art. 213 c.p.c., in relazione al limite previsto dalla citata norma, che non consente di delegare alla P.A. attività istruttorie che solo il giudice può compiere con le dovute forme, può essere sollecitato solo con la indicazione della consistenza delle violazioni in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel richiedere le informazioni e non anche con la generica enunciazione di principi di diritto.