(massima n. 1)
La facoltà del giudice di richiedere le informazioni può essere esercitata qualora il giudice abbia conoscenza del possesso da parte della pubblica amministrazione non soltanto della generica documentazione interessante la controversia, ma di uno specifico e ben individuato documento costituente elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale quindi non può addebitarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio.