(massima n. 1)
Il potere del giudice istruttore di richiedere, ex art. 213 c.p.c., le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione, comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni orali o scritte di assistenti sociali, già in precedenza svolte nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni, quando esse — come nel caso del giudizio di separazione dei coniugi in ordine ai provvedimenti sull'affidamento dei figli minori — si rivelino pertinenti all'oggetto del processo medesimo. Tali relazioni, vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica.