(massima n. 1)
La facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile, come tale, in sede di legittimità. Questo potere concerne, in particolare, anche l'individuazione dell'organo della P.A. al quale il giudice medesimo ritiene di indirizzare la richiesta, con la precisazione che l'art. 213 c.p.c., consente di chiedere informazioni scritte solo nel caso in cui queste riguardino propriamente atti e documenti già in possesso dell'amministrazione, non anche nel caso in cui questi costituiscano il risultato di particolari indagini, sia pure rientranti nei poteri istituzionali di vigilanza, giacché in tale caso verrebbe delegata alla P.A. attività istruttoria che solo il giudice può compiere con le debite forme. (Nella specie, la Suprema Corte — alla stregua del principio suesposto — ha ritenuto che la richiesta d'informazioni, in ordine all'individuazione della persona da assumere ai sensi della L. n. 482 del 1968, bene fosse stata rivolta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anziché all'Ispettorato del lavoro, investito di compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 28 della stessa legge).