(massima n. 1)
Il provvedimento col quale il giudice decide sull'opposizione contro l'ordinanza di esibizione, proposta dal terzo intervenuta nel giudizio, a norma dell'art. 211 c.p.c., ha contenuto e natura di sentenza: pertanto, qualora esso rivesta la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio, può essere impugnato col gravame ordinario dell'appello nel termine di un anno dal suo deposito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 161 e 354 c.p.c., in quanto l'ammissibilità di altri rimedi per denunciare l'inesistenza del provvedimento (querela nullitatis proponibile in ogni tempo od eccezione opponibile in sede esecutiva) non esclude la sua impugnazione in via ordinaria.