(massima n. 1)
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.