(massima n. 1)
Giusta il principio di infrazionalitā delle prove, č inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella giā dedotta e assunta in primo grado, e cioč a determinare, attraverso nuove modalitā e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze giā provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, e l'accertamento in ordine alla novitā della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimitā.