(massima n. 1)
Nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, qualora il giudice di appello abbia disposto una nuova consulenza tecnica e ne condivida i risultati non è necessario che egli esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento potendo limitarsi a riportare il parere del c.t.u. sempreché tale parere - per la sua formulazione - sia idoneo a supportare una concisa motivazione adesiva e sempreché tale motivazione non si risolva in una acritica ricezione del suddetto parere allorquando lo stesso sia stato posto in discussione con specifiche censure potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia. In tale ultimo caso, infatti, la motivazione della sentenza dovrà tenere conto dei rilievi della parte che siano pertinenti rispetto alla fattispecie esaminata dal c.t.u.