(massima n. 1)
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle giā denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermitā denunciate e il giudice d'appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non č neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito.