(massima n. 1)
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunitā di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle giā espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (cosė come il mancato esercizio) non č censurabile in sede di legittimitā (nella specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti che poi se ne era doluta in cassazione di disporre una nuova consulenza medico-legale).