Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4766 del 3 aprile 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

È revocabile e modificabile l'ordinanza con cui il collegio, cui sia stata rimessa la causa nel processo d'appello, disponga per l'ulteriore istruttoria nominando C.T.U., a nulla rilevando che la modifica, relativa nella specie al quesito apposto all'ausiliario, sia stata sollecitata da una parte.

(massima n. 2)

La realizzazione dell'opera pubblica su fondo privato, qualora il decreto di occupazione sia stato annullato dal giudice amministrativo, comporta, configurandosi l'illegittimità ab origine dell'occupazione, che il fondo è acquisito alla mano pubblica al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, e con riferimento a tale momento, e non al passaggio in giudicato della sentenza, deve essere valutato il bene ai fini del risarcimento del danno, e decorrono gli interessi sulla somma liquidata.

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