(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).