(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c. applicabili anche ai giudizi di appello in virtł del rinvio contenuto nel successivo art. 359, l'istruttore qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di nuovi mezzi di prova, invita le parti a precisare le loro conclusioni definitive e rimette quindi la causa al collegio senza che sia necessario per la formulazione delle stesse la fissazione di una nuova udienza, prevista soltanto dopo l'espletamento di un mezzo istruttorio dall'art. 110 disp. att. c.p.c. ai fini dell'ulteriore trattazione della causa.