(massima n. 1)
L'eccezione di incompetenza per materia, ritualmente sollevata, non comporta per il giudice l'obbligo di promuoverne la decisione separata ed immediata, ai sensi degli artt. 187, secondo e terzo comma, 189 e 281 quater c.p.c., potendo egli differirne la decisione ad un momento successivo o addirittura, specie se ritenga infondata prima facie l'eccezione , all'esito dell'istruzione, disponendo la definizione congiunta della competenza e del merito (art. 187, terzo comma u.p. c.p.c.); nč, in tale ultimo caso, la parte ha l'onere di riproporre l'eccezione espressamente ad ogni udienza, potendosene desumere l'abbandono tacito soltanto in presenza di condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontā di coltivarla (nella specie la Corte Suprema ha ritenuto che la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione o, nel corso della stessa, la discussione di un profilo di merito non costituissero rinuncia all'eccezione di competenza).