(massima n. 1)
In tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., č necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.