Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5315 del 20 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire per l'utilizzazione e il godimento delle parti dell'edificio medesimo. Pertanto, anche in presenza di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente a un unico soggetto, è dato profilare una situazione condominiale, allorché tali edifici fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni anche se strutturalmente distaccate (portineria, garage, parco, viali d'accesso eccetera). (Nella specie, si è esclusa l'applicazione delle norme che disciplinano il condominio, perché il corpo di fabbrica, costituito dall'edificio, e quello destinato ad autorimessa erano strutturalmente indipendenti, cioè autonomi in senso statico e funzionale e non avevano il comune alcuna delle parti elencate nell'art. 1117 c.c.

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