(massima n. 1)
L'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni dei danni richiesti con la domanda e rimette al collegio la decisione su altri, se è fatta rinunzia alla sentenza, produce gli effetti di questa sull'intero oggetto della domanda e così acquista gli effetti di una sentenza definitiva: le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa decisione e, se è proposto appello, il giudice di secondo grado, che ne sia richiesto con impugnazione principale o incidentale, ha il dovere di pronunciare anche circa i danni sui quali sia mancata una pronuncia di merito nell'ordinanza.