(massima n. 1)
Il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare i casi di inammissibilitą della prova (nella specie, per mancata indicazione delle persone che la parte intende escutere sui capitoli formulati), indipendentemente dall'istanza della parte interessata, fin quando la prova non abbia avuto concreto inizio. Ed infatti, l'art. 184 c.p.c., nello stabilire che il giudice ammette i mezzi di prova se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, gli attribuisce un potere ufficioso di sindacare l'ammissibilitą delle stesse.