(massima n. 1)
La concessione del termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" - non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.