(massima n. 1)
Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 c.p.c., anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 c.p.c., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 c.p.c., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova.