(massima n. 1)
La formulazione, in via originariamente alternativa, di una domanda di risarcimento danni e di una richiesta di condanna generica limitata all'an debeatur (con riserva di ulteriore giudizio per la determinazione del quantum), esclude la necessitā del consenso, da parte del convenuto, alla successiva limitazione della domanda stessa alla sola pronuncia sull'an debeatur, tale consenso risultando, per converso, necessario nel solo caso in cui detta limitazione della domanda risarcitoria intervenga solo nel corso del giudizio di primo grado e non costituisca, invece, un'alternativa giā presente in seno all'atto di citazione. Al convenuto č riconosciuta, pertanto, in caso di domanda ab origine alternative, la sola facoltā di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell'attore di dare dimostrazione della esistenza del danno, e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio della determinazione del quantum.