(massima n. 1)
Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti — e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice — essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano — in quanto espressione di un interesse pubblico — l'ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto.