(massima n. 1)
L'art. 1453, secondo comma, c.c., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l'altra parte può chiedere la risoluzione anche se abbia già promosso il giudizio per ottenere l'adempimento, stabilisce un principio di ordine processuale che deroga alle disposizioni del codice di rito che vietano la mutatio libelli nel corso del giudizio. Detta facoltà è, peraltro, giuridicamente ammissibile in quanto la domanda di risoluzione resti nell'ambito dei fatti medesimi posti a base dell'inadempimento originariamente dedotto, costituisca, cioè, la prosecuzione della facoltà di scelta iniziale tra la domanda di adempimento e quella di risoluzione; mentre, ove siano prospettati fatti nuovi, configuranti una nuova causa petendi, con l'introduzione di un nuovo tema di indagine, trovano applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c.