(massima n. 1)
Sono consentite dalla legge processuale le modificazioni della causa petendi che non integrino domanda nuova, e cioè solo quelle che importano una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto; la introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzione del bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, essendo possibile che da una sola situazione scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto di domande diverse mentre può considerarsi virtualmente compresa in quella originaria solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la domanda originaria, e diretta a precisarne o restringerne il petitum. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad azione di responsabilità promossa da società di capitali nei confronti del proprio amministratore, aveva considerato nuova la pretesa fondata sull'appropriazione di fondi della società, mentre nell'atto introduttivo del giudizio erano stati allegati esclusivamente fatti colposi di mala gestio).