(massima n. 1)
La domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere limitata, successivamente, in corso di giudizio alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio quando sussista il consenso espresso o tacito della controparte ravvisabile anche nella mancata opposizione alla limitazione della domanda. Peraltro l'anzidetta limitazione non può essere formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, che ha soltanto la funzione di illustrare le conclusioni già precisate; né rispetto alle inammissibili domande formulate con la citata comparsa può ipotizzarsi una tacita accettazione del contraddittorio ad opera della controparte la quale abbia omesso di replicare alla comparsa conclusionale avversaria.