(massima n. 1)
La rinuncia ai singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio), per cui, rispetto ad essa, non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve provenire dalla parte o dal suo procuratore speciale e deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.