(massima n. 2)
Le variazioni puramente quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, come nel caso di rettifiche conseguenti alla correzione di un errore materiale nel calcolo delle quantità indicate in un documento già prodotto ab initio dall'attore, nonché alla sopravvenienza del provvedimento determinativo del prezzo definitivo in luogo di quello al quale era stato fatto espresso riferimento come provvisorio nell'atto introduttivo del giudizio, non sono vietate, poiché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.