(massima n. 1)
In caso di domanda di risarcimento "di tutti i danni" (nella specie, conseguenti alla morte di una persona), la quale è indicativa della volontà di conseguire l'integrale risarcimento di tutte le voci di danno legittimamente ricollegabili all'evento lesivo, la successiva specificazione dei singoli danni di cui si invochi la liquidazione (nella specie, nella memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c.) ha valore meramente esemplificativo e non può essere interpretata come volontà di delimitare il "petitum".