(massima n. 1)
Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni — «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» — contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione).