(massima n. 1)
La successiva rettificazione del termine finale di cessazione della locazione, indicato nell'atto introduttivo del giudizio, concreta una semplice emendatio (e non un radicale mutamento) della domanda di sfratto per finita locazione perché non ne modifica i presupposti (scadenza della locazione) né l'oggetto (rilascio dell'immobile).