(massima n. 1)
Il quarto comma dell'art. 183 c.p.c. — nella formulazione da ultimo novellata dall'art. 5 D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 — consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande diverse rispetto a quella originariamente proposta solo ove trovino giustificazione nelle domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile la introduzione in giudizio di un titolo extracontrattuale — rimborso pro quota ai sensi dell'art. 1069, ult. comma, c.c., delle spese di manutenzione di una strada — in aggiunta all'originario titolo contrattuale, oggetto di eccezioni di nullità del contratto e di prescrizione formulate dal convenuto in comparsa di risposta, avendo escluso che tale introduzione fosse conseguenza logico-giuridica di dette eccezioni, alle quali, invece, era solo fattualmente ed occasionalmente collegata).