(massima n. 1)
Il provvedimento col quale il giudice, preso atto della indisponibilitā di una delle parti a sottoporsi all'interrogatorio libero ed al tentativo di conciliazione, disponga procedersi oltre all'istruzione del giudizio, non č causa di nullitā del procedimento, ma costituisce anzi adempimento di un preciso dovere del magistrato, al quale č inibito adottare decisioni che comportino l'inutile allungamento dei tempi del processo, eccezion fatta per l'ipotesi in cui tali decisioni si traducano in un concreto pregiudizio del diritto di difesa.