(massima n. 1)
La «prima udienza» di cui all'art. 269, comma secondo c.p.c., che segna il limite temporale per la tempestiva richiesta di concessione di un termine per la chiamata di terzo, va individuata con riguardo a criteri non meramente cronologici, ma sostanziali, tale potendosi legittimamente ritenere quella in cui si procede alla effettiva trattazione della causa, attesa l'esigenza che il processo inizi contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti in esso coinvolti, onde evitare che il terzo sia costretto a partecipare ad un giudizio in cui sia stata svolta, in sua assenza, attivitą istruttoria o decisoria. Non rientra, pertanto, nel concetto di «prima udienza», quello di mero rinvio, quand'anche risultino contestualmente emanate pronunce dispositive di mezzi istruttori, la cui ammissibilitą resta, pur sempre, suscettibile di contestazione da parte del chiamato.