(massima n. 1)
La finalitā alla quale č ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., con il connesso sistema delle preclusioni, č costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, restando nella disponibilitā delle parti l'eventuale ampliamento del thema decidendum possibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Pių in particolare ancora, in caso di costituzione del convenuto oltre la prima udienza di trattazione, i mezzi di prova articolati dal medesimo devono ritenersi ammissibili se dedotti prima della chiusura dell'istruzione senza incontrare alcuna opposizione da parte dell'attore. (Nel caso di specie la costituzione del convenuto - in un giudizio promosso dall'attore per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, nascente da un preliminare, di concludere il contratto - era avvenuta all'udienza riservata alle deduzioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.; non essendo stata da parte dell'attore mossa alcuna contestazione all'introduzione nella lite del tema della simulazione, sollevato dal convenuto, il giudice istruttore aveva ammesso i mezzi di prova dallo stesso articolati a sostegno della sua tesi difensiva; la sentenza di merito - confermata dalla S.C. con l'enunciazione del principio di cui in massima - aveva ritenuto che non vi fosse alcuna necessitā, nel caso, di rimessione in termini, perché, essendo ancora in corso l'istruttoria ed avendo l'istruttore concesso un doppio termine per consentire deduzioni e mezzi di prova, non vi era stata in concreto alcuna violazione del diritto di difesa nč del contraddittorio).