(massima n. 1)
Le ordinanze collegiali ben possono prendere in esame questioni di rito o di merito, la cui risoluzione presenti carattere preliminare agli effetti della pronuncia di un provvedimento istruttorio, e, pur essendo esse — salve le limitazioni stabilite dal capoverso dell'art. 177 c.p.c. — sempre modificabili e revocabili, tuttavia restano recepite nella sentenza, se il giudice, nel provvedere sul merito della causa, le abbia mantenute ferme.