(massima n. 1)
La norma dell'art. 177 c.p.c., secondo cui le ordinanze “latu sensu” istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono — tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo — essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.