(massima n. 1)
Anche nel nuovo rito del lavoro è consentita in grado d'appello la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 c.p.c., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta alcuna nullità ove il procedimento si svolga compiutamente con riferimento alla discussione ed alla decisione della causa avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.