(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, c.p.c., 63, ultima parte e 79, comma primo, disp. att. c.p.c. eccepita, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, nelle parti in cui le suddette disposizioni consentono anche nel rito del lavoro la sostituzione del giudice istruttore con altro per la discussione della causa. Nella normativa denunciata, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione né nel principio del giudice naturale (che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato) né del diritto di difesa (in quanto il principio di oralità, che ha nel rito del lavoro particolare rilievo — e che subisce un vulnus per effetto dell'ammissibilità della sostituzione in argomento —, è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa).