(massima n. 1)
Nelle ipotesi di sostituzione del giudice istruttore per impedimento di lui o per esigenze di servizio, il relativo provvedimento č preso dal presidente anche verbalmente e non deve essere notificato o comunicato alle parti. L'inesistenza dei motivi di assoluto impedimento o delle gravi esigenze di servizio, su cui sia stato fondato il provvedimento di sostituzione, non č causa di nullitā della sentenza, cosė come non rende nulla la sentenza stessa la circostanza che il magistrato sostituito, cui č stata tolta la relazione della causa, faccia parte del collegio che ha deliberato la causa medesima.