(massima n. 1)
La sostituzione del giudice designato (nella specie, disposta soltanto oralmente) senza l'osservanza delle formalitą di cui all'art. 174 c.p.c. non dą luogo ad un'ipotesi di nullitą del procedimento, ma ad una mera irregolaritą di carattere interno, che non determina alcun vizio di costituzione del giudice.