(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce al giudice che ha istruito la causa altro giudice come relatore per impedimento del giudice sostituito o altra grave esigenza di servizio è rimesso all'apprezzamento discrezionale dello stesso presidente e può essere adottato anche d'ufficio, mediante la sola annotazione sul ruolo di udienza, in presenza di esigenze, che ancorché verificatesi dopo la chiusura dell'istruzione e la rimessione della causa al collegio, possono consistere in qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva attinente alla persona del giudice o ad altri fatti che consigliano o impongono la sua sostituzione.