(massima n. 1)
La confisca obbligatoria del veicolo sorpreso a circolare senza la prescritta copertura assicurativa, ai sensi e dopo il decorso dei termini contemplati dall'art. 21 primo comma della L. 24 novembre 1981, n. 689, non trova ostacolo nella sopravvenienza di dichiarazione di fallimento del proprietario (rilevante ai diversi fini del credito per la sanzione pecuniaria, da farsi valere nell'ambito della procedura concorsuale), atteso che la confisca medesima non è parificabile ad un'azione esecutiva agli effetti dell'art. 51 della legge fallimentare, ma configura un provvedimento ablatorio, inerente al bene in sé (e validamente adottabile nei confronti del fallito anziché del curatore.