(massima n. 1)
In materia di esecuzione immobiliare, le disposizioni in tema di credito fondiario di cui al R.D. n. 646 del 1905 - ancora vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1991, abrogata solo a far data dal 1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al D.P.R. n. 385 del 1993 - le quali prevedono che, per i prestiti concessi in base a detta legge, l'azione esecutiva individuale possa essere iniziata o proseguita dall'istituto di credito fondiario anche durante il fallimento del debitore, con la distribuzione del ricavato secondo le regole proprie di detta esecuzione, hanno natura di norme eccezionali, in quanto attribuiscono alcuni cc.dd. privilegi processuali a favore degli istituti di credito fondiario, in considerazione della natura del credito e del creditore, allo scopo di tutelare il sistema di formazione e di funzionamento del credito fondiario. Pertanto, siffatti privilegi processuali non spettano al cessionario del credito vantato dall'istituto di credito fondiario, il quale, nel caso in cui, essendosi reso altresì aggiudicatario del bene, intenda esercitare la facoltà di compensare il proprio credito con il prezzo di aggiudicazione ex art. 585, secondo comma, c.p.c., ciò può fare esclusivamente qualora abbia provveduto a far previamente annotare la cessione del credito e l'ipoteca, in quanto l'annotazione ha efficacia costitutiva e, conseguentemente, il trasferimento dell'ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto il creditore munito di prelazione è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, in mancanza dell'annotazione della surrogazione.