(massima n. 1)
In tema di proroga della custodia cautelare, la nuova disciplina di cui all'art. 305 c.p.p. trova applicazione soltanto nei procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore del codice di rito del 1988 o sotto la vigenza di quello abrogato, ma proseguiti con la nuova procedura. L'art. 7 della L. 28 luglio 1984, n. 398 (richiamato e modificato dal D.L. 13 novembre 1989, n. 370, conv. con modifica in L. 22 dicembre 1989, n. 410) con riferimento ai procedimenti, che proseguono con il rito abrogato, prevede invece la possibilità di proroga dei termini della custodia — fino ad un terzo in fase istruttoria — da parte del tribunale competente (ex art. 263 ter codice del 1930), su istanza del giudice istruttore, comunicata al pubblico ministero ed all'imputato. Ne deriva che il tribunale, prima di pronunciarsi, non deve sentire il difensore.