(massima n. 1)
In tema di proroga della custodia cautelare, la legge non impone l'osservanza di termini o di procedure inderogabili e tassativi, richiedendo soltanto che il difensore (non anche l'indagato) sia sentito sull'oggetto della richiesta di proroga; e questo basta per escludere la necessità di previo deposito di tale richiesta e di concessione di previo e ampio termine per la comparizione del difensore avanti al Gip, essendo sufficiente che l'audizione imposta dalla legge possa avere luogo nei confronti di soggetto avvisato, che sia nel contempo informato sui profili fondamentali dell'istanza in parola, il che può ottenersi — restando comunque salva l'adozione di forme comunicative più ampie — sulla base del contraddittorio che si instaura davanti al giudice, con possibilità di ulteriormente dedurre in sede di esame eventualmente differito.