(massima n. 1)
Atteso il carattere eccezionale dell'istituto della proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari, con conseguente necessitą di un'interpretazione rigorosa della norma che lo disciplina, anche quando la proroga sia richiesta con riferimento alla necessitą di accertamenti sullo stato di mente dell'indagato, quali previsti dal comma 1 dell'art. 305 c.p.p., deve escludersi che alla perizia, cui detta ultima disposizione si riferisce, possa essere equiparata la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 360 c.p.p. Rettamente, quindi, verificandosi tale ipotesi, il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di proroga.