(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale si prorogano i termini di custodia cautelare non è un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà personale, perché i gravi indizi e le esigenze cautelari ravvisati sono sempre quelli che hanno legittimato l'originario provvedimento restrittivo della libertà personale, sicché nel provvedimento di proroga il giudice deve rendere conto dei motivi che giustificano la permanenza, con caratteri di gravità, delle esigenze cautelari, la cui sussistenza si è consolidata con la definitività del provvedimento di custodia originario, nonché della necessità di compiere accertamenti particolarmente complessi. (In motivazione, si è precisato che le esigenze da porre a fondamento della proroga, in assenza di testuali disposizioni differenziatrici, sono tutte quelle indicate nell'art. 274 c.p.p. e che esse, in ordine a taluno dei reati indicati nell'art. 275 stesso codice, si presumono, onde il giudice è chiamato, per le stesse, a pronunciarsi solo sulla complessità degli accertamenti da praticare).